PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, è inserito il seguente:

      «2-bis. Accanto alla bandiera della Repubblica italiana e a quella dell'Unione europea, possono essere altresì esposte le bandiere simboleggianti princìpi e valori universalmente riconosciuti a livello internazionale, riferiti alla pace e ai diritti umani, per il tempo e con le modalità ritenuti necessari».

      2. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, dopo le parole: «e di quella dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «, delle bandiere di cui al comma 2-bis».